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Marchi e brevetti

 

l brevetto è lo strumento che la legge mette a disposizione per tutelare l'innovazione tecnologica, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un’invenzione, evitando che terzi ricavino, dall’invenzione, un profitto economico al posto o in competizione con il suo titolare.

Possono essere oggetto di brevetto:

  • invenzioni industriali: soluzioni nuove e originali di un problema tecnico, atte ad essere applicate in campo industriale;
  • modelli di utilità: forniscono a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o impiego (es: nuove configurazioni o combinazioni di parti che migliorano le prestazioni o la comodità di utilizzo di prodotti o dispositivi già noti);
  • nuove varietà vegetali (oggetto, più propriamente di privativa).

I requisiti per ottenere un brevetto  sono:

  • Novità: l’invenzione o il modello di utilità non devono essere già compresi nello stato della tecnica; per lo stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo;
  • Attività inventiva: l’invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo, mentre il modello di utilità deve possedere “particolare efficacia o comodità di applicazione”;
  • Applicazione industriale: l’invenzione o il modello di utilità  devono poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo  in campo industriale;
  • Liceità: l’invenzione o il modello di utilità non devono essere contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

Come depositare una domanda di brevetto

È possibile presentare: 

  • domanda cartacea, al Servizio marchi e brevetti della Camera di Commercio, utilizzando gli appositi moduli (vedi sezione moduli); 
  • domanda in modalità telematica collegandosi al sito dell'UIBM.

Durata e costi della protezione

Il brevetto dura, a partire dalla data di presentazione della domanda:

  • 20 anni per invenzioni industriali e le nuove varietà vegetali;
  • 10 anni per modelli di utilità.

Attenzione: per la validità del deposito rileva la data di pagamento del modello F24 e non la data del deposito della domanda. Il brevetto deve  essere mantenuto in vita mediante la corresponsione dei relativi diritti  che devono essere versati:  

  • con cadenza annuale, a partire dal quinto anno dalla domanda, per il brevetto per invenzione industriale;
  • in un’unica soluzione, entro la scadenza del 1° quinquennio, per il brevetto per modello di utilità.

Il marchio

Il marchio è un segno distintivo che permette al pubblico dei consumatori di riconoscere con facilità prodotti provenienti da una determinata impresa e di operare consapevolmente le proprie scelte. Il marchio  d’impresa registrato conferisce al suo titolare la facoltà di farne uso esclusivo per contraddistinguere i prodotti fabbricati, messi in commercio nel territorio italiano o introdotti per scopi commerciali, o i servizi resi a terzi.

Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione, le combinazioni, le tonalità cromatiche.

Requisiti per la registrazione

Per poter essere registrato un marchio deve possedere i seguenti requisiti:

  • novità: è l’assenza di un segno identico o simile per contraddistinguere prodotti uguali o affini
  • capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto od un servizio di un imprenditore da quelli di un altro imprenditore
  • liceità: è la conformità all’ordine pubblico e al buon costume, ovvero non è contrario alla legge,e soprattutto, non idoneo a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

In base agli elementi che lo compongono il marchio può distinguersi in :

  • marchio denominativo, che è costituito solo da parole
  • marchio figurativo, che consiste in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia. Ai fini del deposito si considera figurativo anche il marchio misto (composto da parole e elementi figurativi)
  • marchio di forma o tridimensionale, che è costituito da una forma tridimensionale e che può comprendere i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto
  • marchio sonoro che è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni
  • marchio di movimento, caratterizzato da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio
  • marchio multimediale è costituito dalla combinazione di immagine e di suono
  • marchio a motivi ripetuti,
  • marchio di posizione,
  • marchio olografico, costituito da elementi con caratteristiche olografiche.

I marchi sonoro, di movimento, multimediale e olografico sono di recente introduzione nella disciplina nazionale; apposite circolari esplicative di prossima emanazione forniranno le informazioni necessarie per un loro corretto deposito.

La domanda di registrazione del marchio nazionale può essere presentata:

  • tramite domanda cartacea, al Servizio marchi e brevetti della Camera di Commercio, utilizzando il modulo che si trova nel paragrafo "Guida alla compilazione del modulo per il deposito del marchio e procedura di deposito"; al modulo
  • on-line, collegandosi e registrandosi sul sito del Ministero per lo sviluppo economico (UIBM). Per avvalersi del deposito online è necessaria la firma digitale e il pagamento delle tasse potrà essere effettuato on-line, tramite la piattaforma PagoPA.

Durata e costi della tutela

La registrazione del marchio ha una durata decennale dalla data di presentazione della domanda, rinnovabile per altri periodi di 10 anni. Per conoscere i costi clicca qui