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Ruolo dei periti e degli esperti

Riferimenti normativi:

  • Regolamento approvato con D.M. 29/12/1979

Nel Ruolo possono chiedere l’iscrizione coloro che hanno acquisito specifica conoscenza in determinati settori.
I periti ed esperti iscritti nel Ruolo esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.
Il Ruolo è distinto in categorie e sub – categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia e sono le seguenti: 

Categorie e SUB-Categorie

L’iscrizione nel Ruolo è disposta dalla Camera di Commercio che valuta la documentazione professionale presentata dagli aspiranti all’iscrizione. Nel caso ritenga che tale documentazione non sia sufficiente a comprovare l’idoneità all’esercizio di perito ed esperto ha facoltà di respingere la domanda. 

L’iscrizione non può aver luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.

La predetta iscrizione non assume alcun valore di abilitazione professionale.

Il Ruolo assolve esclusivamente alla funzione di pubblicità - notizia.

Il Ruolo è soggetto a revisione ogni quattro anni.
 

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Requisiti
Requisiti personali

  • aver compiuto 21 anni di età;
  • cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo vigenti al momento dell’età scolare dell’interessato e conseguimento del relativo titolo.

Requisiti morali

  • godimento diritti civili;
  • non essere stato dichiarato fallito;
  • non aver subito condanne per diritto contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena alla reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o. nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta riabilitazione.

Requisiti professionali
L’aspirante deve esibire tutti i titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all’esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub - categorie per le quali richiede l’iscrizione, anche utilizzando i moduli per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Semplificazioni sulla tenuta del Ruolo - D.Lgs. 147/2012

Con il decreto il D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, contenente ”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” (G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 – S.o. n. 177) sono state semplificate delle norme relative alla tenuta del Ruolo dei periti e degli esperti, sopprimendo la Commissione provinciale e la Commissione centrale; i ricorsi sono di competenza diretta del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre resta alle Camere di Commercio la possibilità di sottoporre il candidato all'iscrizione ad un colloquio integrativo.


Le competenze relative alla gestione del Ruolo dei periti e degli esperti saranno assolte dall’ufficio competente della Camera di Commercio in forma semplificata. Il Ruolo sarà pubblicato sul sito della Camera di Commercio.