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Visti e certificazioni (legalizzazione, poteri di firma, deposito di documenti vari)

Visti per l’estero ( Visto poteri di firma, visto per deposito, legalizzazione delle firme)

Con Circolare n. 62321 del 18 marzo 2019 il  Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato Nuove Disposizioni per il rilascio dei Certificati di Origine e dei Visti per l’estero.

Visto poteri di firma 

Il visto poteri di firma consiste nell'attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero, in  base alle informazioni contenute e verificabili nel Registro Imprese o da atti notarili presentati in Camera di Commercio.

Si precisa che questo visto non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti.

Il Visto poteri di firma si appone su dichiarazioni rese sulla carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore (fatture di esportazione, dichiarazioni rese dall'impresa su carta intestata e firmate da legale rappresentante o da un procuratore con poteri di firma per l'estero, atti necessari all’avvio e al perfezionamento di  una  operazione  con una controparte estera o  necessaria ad assolvere richieste di Autorità estere, es. contratto con cliente estero)

Costi: € 3 diritti di segreteria

Modulistica: Modello 

Visto per deposito 

Il visto per deposito è apposto, su richiesta delle imprese esportatrici, su documenti emessi  da Organismi  o  Enti ufficiali  (ASL,  Istituti  Nazionali  di  Certificazione,  Organismi  internazionali...). Copia del documento è conservato agli atti della Camera di commercio.

Costi: € 3 diritti di segreteria

Modulistica: Modello 

 

Legalizzazione documenti per l’esportazione – ex visto estero Upica

Qualora il Paese di destinazione della merce lo richieda, sui documenti per l’esportazione (Certificato di Origine, fatture…) può essere apposto il visto di legalizzazione di firma (ex visto UPICA) del funzionario della Camera di Commercio che ha sottoscritto l’attestazione.

È una procedura richiesta da numerosi Consolati e Ambasciate estere in Italia, specialmente dei Paesi Arabi, per garantire l'autenticità della firma del funzionario della Camera di Commercio apposta sul documento (in genere un Certificato di Origine o una fattura) utilizzati per l'estero.

Il visto consiste in una legalizzazione, da parte di un funzionario della Camera di Commercio, della firma apposta sui documenti per l'esportazione da altro funzionario della Camera di Commercio.

 

In alternativa alla legalizzazione da parte di Consolati e Ambasciate estere, per i documenti destinati a paesi firmatari della Convenzione Aia in alcuni casi è richiesto che sul documento sia apposta la legalizzazione della firma in Prefettura mediante apposizione della “postilla” (o apostille) come da Convenzione Aia del 5 ottobre 1961.

Diversamente, quando il Paese estero – firmatario della specifica Convenzione internazionale dell’Aja del 5 ottobre 1961, richiede espressamente l’apposizione dell’Apostille su atti amministrativi formati in Italia, questo tipo di legalizzazione è apposto dalle Prefetture - Uffici Territoriale del Governo, mentre sugli atti giudiziari e notarili la competenza è in capo alle Procure della Repubblica.