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Registro imprese e REA
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Il Registro delle imprese (R.I.), previsto dall’art. 2188 c.c., istituito con la legge n. 580/1993 e divenuto operativo dal 19 febbraio 1996, costituisce un’anagrafe giuridico-economica degli operatori imprenditoriali, derivante dall’unificazione del Registro delle Ditte con il Registro delle Società.
La Legge n. 580/93 ha dato attuazione al Registro delle Imprese commerciali configurato dal Codice Civile, con le seguenti caratteristiche:

  • una competenza provinciale (e non più per circoscrizione del Tribunale);
  • gestito secondo tecniche informatiche;
  • la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia;
  • è retto da un Conservatore, Segretario Generale o dirigente camerale che assicura la corretta tenuta del Registro delle Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice de Registro.

Il Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) raccoglie le notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo non previste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e nelle sue sezioni, quali ad esempio la residenza degli imprenditori, l'attività economica, il numero degli addetti, le unità locali (notizie per le quali era già prevista la denuncia alla Camera di Commercio e la relativa utilizzazione dal R.D. 2001/34 e successive disposizioni). Detto repertorio costituisce, pertanto, di fatto la naturale prosecuzione del Registro Ditte e si propone di continuare ad utilizzarne i dati informativi a fini di pubblico interesse. Il Repertorio Economico Amministrativo, come il Registro delle Imprese, è gestito con tecniche informatiche che consentono la consultazione degli archivi a distanza su tutto il territorio nazionale.
Il R.E.A., previsto dall'art. 8 comma 8 lett. d) della Legge 580/93, ha trovato disciplina regolamentare negli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 581/95 in materia di istituzione del Registro delle Imprese.