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Sanzioni

   La legge di depenalizzazione n. 689/81 ha introdotto una novità nell’allora ordinamento vigente, prevedendo che determinati illeciti puniti con una disposizione penale fossero depenalizzati attraverso l’applicazione di una sanzione amministrativa; nell’attuale ordinamento, ogni illecito amministrativo, sia esso depenalizzato o ab origine, comporta la conseguenza normativa di una “sanzione”.


    La sanzione amministrativa può essere di natura pecuniaria, la quale comporta l’obbligo del pagamento di una somma di denaro, stabilita dalla norma o in misura fissa o entro un importo minimo e massimo, o di natura “accessoria” quale la confisca, prevista in materia di sicurezza prodotti e in materia di autoriparatori.

   All’accertamento delle violazioni costituenti illeciti amministrativi provvedono gli organi competenti quali Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Carabinieri, N.A.S., e anche le Camere di Commercio, tramite il competente Ufficio preposto all'accertamento delle violazioni amministrative.
   L’Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio riceve il rapporto inerente alle violazioni accertate dai suddetti organi di controllo nelle seguenti materie:

  • Registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo (REA): per omessa o tardiva  presentazione di domande, denunce, comunicazioni e depositi;
  • Legge 5.2.1992, n. 122 e DPR n. 558/99: per attività abusive in materia di autoriparazione;
  • Codice del Consumo (D.Lvo n. 206/2005) e leggi correlate sulla sicurezza prodotti;
  • Legge 26.11.1973, n. 883 e D. Lgs. 22.05.1999, n. 194 concernenti l’etichettatura e la  composizione dei  prodotti  tessili;
  • D.M. 11/4/1996, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva n. 94/11/CE concernenente l'etichettatura delle calzature
  • D.Lvo 11/04/2011, n. 54, concernente la sicurezza dei giocattoli;
  • Legge 18 ottobre 1977, n. 71 concernente la sicurezza del materiale elettrico;
  • D.Lgs. n. 475/92, in attuazione della direttiva CEE n.89/686/CEE, concernente la sicurezza dei  Dispositivi di protezione Individuali;
  • Legge 3.2.1989, n. 39, concernete la disciplina della professione di mediatore;
  • Legge 46/1990 e D.M. n. 37/2008, sull’impiantistica e sicurezza degli impianti;
  • L.R. 05/08/2013, n. 24 e Regolamento Regionale 04/02/2015, n. 3 per la presentazione di denunce tardive ai fini dell’iscrizione, modificazione e/o cancellazione dall’Albo delle Imprese   Artigiane.


    Nel caso in cui un Organo accertatore verifichi la violazione ad una delle suddette norme, entro il termine perentorio di 90 giorni dall’accertamento, deve provvedere alla notifica del verbale di contestazione e/o di sequestro agli interessati.
   L’obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine suddetto.
   Qualora il trasgressore non provveda entro 60 giorni al pagamento della sanzione irrogata con il verbale di accertamento, l’Ufficio Sanzioni procederà all’emissione di un’ordinanza-ingiuzione.

 

Come agire in caso di sanzioni amministrative 
 

Ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81, il trasgressore ha facoltà di:
- estinguere il procedimento attraverso il pagamento in misura ridotta (oblazione) pari alla terza parte del massimo della sanzione o se più favorevole, e qualora sia stabilito, al doppio del minimo della sanzione edittale, nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notifica della contestazione;
- presentare entro 30 giorni dalla data di notifica della contestazione uno scritto difensivo e/o richiesta di audizione, in forma libera, a quest’Ufficio.

     Entro il termine prescrizionale di cui all’art. 28 della Legge n. 689/81, l’Ufficio Sanzioni, esaminate le memorie difensive e convocati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, emette il provvedimento sanzionatorio e/o di confisca, oppure di archiviazione e/o dissequestro, che chiude l’istruttoria sull’accertamento. La misura della sanzione è determinata tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

    Avverso i provvedimenti sanzionatori e/o di confisca è prevista la possibilità di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace oppure, a seconda dei casi, al Giudice Ordinario del Tribunale civile, sezione di Lecce.

   Il ricorso non è sospensivo del provvedimento, a meno che la sospensione non venga disposta dal Giudice.

  Decorso il termine utile per il pagamento, qualora avverso l’ordinanza ingiunzione non sia stata proposta opposizione, l’Ufficio procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo al concessionario per la riscossione.   

   La somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello trasmesso all’esattore.