La legge 180 del 11 novembre 2011 che definisce lo Statuto delle Imprese, all'art. 9 comma 5 ha così modificato l'art. 2630 del codice civile:
"Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). - Chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo."
Alla luce del modificato art. 2630 del cod. civ. le sanzioni vengono pertanto rideteminate.
Per le denunce, comunicazioni e depositi con il primo giorno di ritardo coincidente o successivo alla data del 15.11.2011 si applicheranno i seguenti importi:
entro 30 giorni successivi alla scadenza (sanzione ridotta di un terzo)
oltre 30 giorni successivi alla scadenza
deposito bilanci entro 30 giorni successivi alla scadenza (sanzione ridotta di un terzo)
deposito bilanci oltre 30 giorni successivi alla scadenza
Per le denunce, comunicazioni e depositi il cui ritardo è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica il previgente art. 2630 c.c..