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Albo nazionale delle società cooperative

L’Albo nazionale delle società cooperative, previsto dal d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, è stato istituito con D. M. 23.6.2004. Presso tale Albo devono essere iscritte tutte le società cooperative le quali troveranno collocazione, a seconda della loro natura, in una delle due sezioni di cui l’albo si compone:

  • nella prima sezione devono iscriversi le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile; nell'ambito di questa sezione è stata creata un ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ad esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo direttamente dalla legge.
  • nella seconda devono iscriversi le rimanenti.

L’iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative a fini anagrafici nonché necessaria, per le cooperative a mutualità prevalente, quale presupposto per la fruizione delle agevolazioni di natura fiscale.
Con l’entrata in funzione dell’Albo cessano la loro attività in materia i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della Cooperazione tenuto dal Ministero del Lavoro.

Modalità operative per richiedere l’iscrizione all’Albo
Le società cooperative devono presentare domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, all’ufficio del Registro delle Imprese della provincia nella quale è iscritta. Tale domanda deve essere inviata per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata su supporto informato (comunque corredata da firma digitale) utilizzando il modulo C17, versione 3.0.4. (Modulo Albo Cooperative); il file che contiene il modulo C17 deve essere in formato PDF, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (ovvero dal notaio nel caso di domanda presentata contestualmente all’iscrizione della cooperativa al R.I.) e deve essere allegato ad una pratica telematica, tramite il modello “RP” di riepilogo, indicando come codice tipo documento “C17 – Modulo Albo Cooperative”.
Come modello base del Registro Imprese, cui allegare il modulo C17, deve essere utilizzato:
- il modello S2 compilato nella sola sezione dei dati anagrafici;
ovvero
- il modello S1 se la domanda di iscrizione all’Albo viene presentata contestualmente alla domanda di iscrizione al R.I. della società cooperativa; in tal caso, la presentazione della domanda può essere un adempimento del notaio rogante.
La domanda di iscrizione deve indicare la sezione nella quale la cooperativa intende iscriversi nonché l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 4 D.M. 23.6.2004.
Al momento dell’evasione della pratica presso il Registro delle Imprese, il Ministero riceve la domanda, procede alla verifica dei dati e può richiedere eventuali integrazioni o rettifiche direttamente alle Cooperative interessate. Successivamente, lo stesso attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza. Tale numero, che deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza, viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere e riportato nella visura camerale. 

Diritti di segreteria e imposta di bollo

L’importo dei diritti di segreteria è pari a 40 euro.
L’imposta di bollo è pari a 16,00 euro, salvo i casi di esenzione dal bollo previsti dalla legge.
(cfr Risoluzione n.79/E dell'Agenzia delle Entrate del 17/6/2005).

Deposito annuale dei dati di bilancio e/o modifica statutaria
Le società cooperative già iscritte all’Albo in sede di deposito annuale del bilancio nel Registro delle Imprese devono allegare il modulo C17, versione 3.00, compilato nella sezione “Quadro per modulo allegato al bilancio”.
Tale modulo consente:

  • alle cooperative a mutualità prevalente di dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente evidenziando i parametri di bilancio previsti nell’art. 2513 c.c.;
  • di modificare la sezione e/o la categoria di appartenenza, anche quando questo discenda da una modifica allo statuto.

Anche le cooperative a mutualità prevalente di diritto, ex artt. 111 e 223 disp. att. cod. civ., devono adempiere alla trasmissione del modello C17, in allegato al bilancio depositato presso il Registro delle Imprese ma, nell’effettuazione del predetto adempimento, non sono tenute alla presentazione dei dati di bilancio per documentare la permanenza dei requisiti di mutualità, pertanto, dopo aver inserito i dati anagrafici, possono limitarsi ad indicare solo il numero di iscrizione all’Albo (cfr. circolare MAP prot. n° 1578744). Non sono tenute ad allegare al bilancio il modello C17 le Banche di Credito Cooperativo (come precisato con nota del Ministero delle Attività Produttive in data 18/05/2006).
Le modifiche statutarie che non comportino modifica della sezione e/o della categoria di appartenenza, non vanno dichiarate.