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Albo imprese artigiane

Nozioni Generali: 
All’Albo imprese artigiane devono iscriversi coloro che esercitano un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi con le modalità di cui alla legge quadro per l’artigianato n. 443/85.
Per essere definito imprenditore artigiano, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Legge-quadro di cui sopra, lo stesso deve esercitare personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’impresa artigiana, nei limiti dimensionali e nelle forme giuridiche previsti dalla legge, può essere svolta anche in forma di società.

Pertanto l’ufficio: 
• informa sulle modalità di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo; 
• riceve ed istruisce le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane indirizzate alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, che ha sede presso la Camera di Commercio, e che ha il compito, tra l’altro, della tenuta dell’Albo; 
• svolge funzioni di segreteria della Commissione Provinciale per l’Artigianato; 
• svolge compiti di sportello polifunzionale trasmettendo le delibere di iscrizione, modifica e cancellazione, emesse dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato, all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale di Lecce; 
• rilascia visure, certificati, e visure previdenziali degli iscritti all’Albo.  

L’iscrizione è condizione per:
• la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane; 
• la costituzione del rapporto assicurativo previdenziale con l’INPS, 
• l’uso di una denominazione in cui ricorrano riferimenti alla parola artigianato. 
La Commissione Provinciale Artigianato è un Ufficio che fa parte dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico ed in virtù di apposita convenzione tra la Regione Puglia ed Unioncamere è logisticamente ubicato presso la C.C.I.A.A. 

Le normative di riferimento
 
Legge 8 agosto 1985 n. 443 Legge-Quadro per l’Artigianato 

Legge regionale 25 febbraio 2005 n. 6 e Legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1, art. 28 

Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionali per l’Artigianato

D. M. n. 37/08
Norme per la sicurezza degli impianti

Legge 5 febbraio 1992 n. 122
Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione

Legge 25 gennaio 1994 n. 82
Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
 
D. M. n. 221/03
Disciplina dell’attività di facchinaggio

Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione - facchinaggio
Normativa di riferimento (legge 25 gennaio 1994 n. 82 - D.M. 274/97; D. M. 221/03)
I soggetti che intendono svolgere una o più di queste attività se in possesso dei requisiti di cui alla L. 443/85 devono iscriversi all’Albo Imprese Artigiane; a tale scopo presentano una denuncia di inizio attività che prevede il possesso di requisiti di capacità economico finanziaria, requisiti di capacità tecnica organizzativa e requisiti professionali unitamente alla domanda di iscrizione.
Pertanto l’ufficio:
• informa sui requisiti per l’abilitazione a svolgere l’attività; 
• riceve le domande di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane e le denunce di inizio attività ad esse allegate.

Impiantisti
Normativa di riferimento (D. M. n. 37/08)
I soggetti che intendono svolgere attività di installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti per iscriversi all’Albo Imprese Artigiane sono subordinati ad una denuncia di inizio attività che prevede il possesso di requisiti tecnico professionali da presentarsi unitamente alla domanda di iscrizione.
L’ufficio pertanto:
• informa sui requisiti per l’abilitazione a svolgere l’attività; 
• riceve le domande di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane e le denunce di inizio attività ad esse allegate. 

Auto-riparatori
Normativa di riferimento (legge 5 febbraio 1992 n. 122)
I soggetti che intendono svolgere attività di autoriparatore per iscriversi all’Albo Imprese Artigiane sono subordinati ad una denuncia di inizio attività che prevede il possesso di requisiti di capacità tecnico professionali da presentarsi unitamente alla domanda di iscrizione.
L’ufficio pertanto:
• informa sui requisiti per l’abilitazione a svolgere l’attività; 
• riceve le domande di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane e le denunce di inizio attività ad esse collegate.  

Auto-trasportatori c/terzi
La norma, prevede che tutti coloro che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, sono tenuti all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori istituito presso il preposto Ufficio dell’amministrazione provinciale. Inoltre, chi esercita detta attività con le caratteristiche previste dalla legge quadro sull’artigianato deve iscriversi all’Albo degli Artigiani.

Qualifiche di acconciatore ed estetista
Coloro che intendono svolgere professionalmente ed in modo autonomo l’attività di acconciatore ed estetista, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2,3 e 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, sono tenuti ad iscriversi all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge 443/85.
L’attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna ed affini è disciplinata dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.
L’attività di estetista, prima annoverata tra quelle affini a quella di barbiere e parrucchiere dall’art. 1, comma 6, della legge 161/1963, è stata disciplinata in modo autonomo dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti, con tecniche manuali o con apparecchi elettromeccanici (indicati nell’Allegato alla legge), sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo, attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Per l’iscrizione all’Albo degli artigiani è dapprima necessario aver iniziato legittimamente l’attività. Ciò presuppone l’avvenuto riconoscimento della qualifica professionale da parte della C.P.A. - Commissione Provinciale per l’Artigianato e la D.I.A. presentata al comune ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/90.
Pertanto l’ufficio:
• informa sulle modalità per il riconoscimento delle qualifiche di acconciatore ed estetista, da richiedere con invio di formale istanza indirizzata alla Commissione Provinciale per l’Artigianato; 
• istruisce le richieste di riconoscimento delle qualifiche professionali di acconciatore ed estetista, pervenute alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.
 
Presidente: Fernando Muci
Segretario: Antonio De Paola
 
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle ore 11.30
martedi dalle ore 15.30 alle ore 16,30
 
Numeri  ed indirizzi utili
Tel.0832/684293 – 684211 – 684266 – 684207 – 684270   Fax 0832/684407
Commissione Provinciale per l'Artigianato c/o Camera di Commercio
viale Gallipoli, 39 - 73100 Lecce