.:: Camera di Commercio di Lecce ::.

Home > Servizi alle imprese > Albi - Ruoli - Licenze > Agenti e rappresentanti di commercio
Agenti e rappresentanti di commercio

Normativa di riferimento 
L. 03/05/1985, n. 204 - D.M. 21/08/1985 - D. Lgs. 59/2010 - Art 19 Legge 241/90

 

Descrizione


È agente di commercio colui che viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Svolge attività di rappresentante di commercio chi viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di concludere contratti in una o più zone determinate. 

Attività soggetta all'applicazione della SCIA ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90.
La SCIA deve essere presentata alla Camera di Commercio della provincia competente per territorio.
E' abilitante allo svolgimento dell'attività sul territorio nazionale. 
Nel caso in cui l'attività di agente o rappresentante sia svolta da una società, i requisiti richiesti dalla legge devono essere posseduti dal/dai legale/i rappresentante/i. 
L'attvità può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA, allegata alla Comunicazione Unica.
 

Requisiti

 

Requisiti morali

  • non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Requisiti professionali 
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie commerciali o giuridiche;
    oppure
  • aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
    oppure
  • aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (inquadrato in uno dei primi due livelli contrattuali), purchè l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, nei cinque anni dalla data di presentazione della domanda.

Per ulteriori riferimenti, consultare la modulistica.

Per i moduli relativi vai alla pagina Modulistica Albi e ruoli

 

Procedura prevista dal D.Lgs. 59/2010

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59 del 25 marzo 2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, dal prossimo 8 maggio 2010, in attesa dell'emanazione dell'apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art 80 del citato decreto, coloro che intendano svolgere l'attività di agente e/o rappresentante di commercio, dovranno presentare, in forma cartacea o telematica, all'Ufficio "Ruoli e Commissioni camerali" una dichiarazione di inizio attività (DIA), corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti professionali e morali richieste dalla specifica disciplina normativa. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA, ai sensi dell'art 19 comma 2, primo periodo, della Legge 241/90, potrà essere presentata, attraverso lo strumento della Comunicazione Unica, la Comunicazione di inizio attività (CIA) allegata alla domanda di iscrizione di impresa individuale al Registro delle imprese (modello I1) ovvero alla denuncia di inizio attività della società (modello S5 e/o UL).

 

Applicazione Segnalazione certificata di inizio attività

A seguito delle nuove disposizioni in materia di SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività, per effetto della modifica all’art. 19 della Legge 241/90 disposta dalla legge n. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le prime indicazioni operative con propria circolare n. 3637/c del 11.08.2010.
In tale previsione, è ricompresa l'attività degli Agenti/rappresentanti di commercio di cui alla Legge 204/85.

La SCIA sostituisce la DIA/CIA e, pertanto, l'attività potrà essere avviata sin dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da inserire nella Comunicazione Unica come allegato ai modelli del Registro delle Imprese o del Repertorio Economico Amministrativo.

 

Si fa presente che la data dell'attività indicata nel mandato di agenzia non può essere antecedente alla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, pertanto si suggerisce di far specificare nel mandato che tale attività inizierà dalla data di invio della SCIA in Camera di commercio.


A tal fine, è stata aggiornata anche la relativa modulistica:

> SCIA Agenti e rappresentanti di commercio - vers imprese.
 

NEWS


SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività

"Nuove modalità per avviare l'attività d'impresa" A seguito delle nuove disposizioni in materia di SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività, per effetto della modifica all’art. 19 della Legge 241/90 disposta... Leggi tutto