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Agenti d'affari in mediazione

 Normativa di riferimento
- Legge 3 febbraio 1989, n° 39;
- D.M. 21 dicembre 1990, n° 452;
- Legge 5 marzo 2001, n° 57 - Art. 18; 

- art. 19 Legge 241/90

- D.Lgs. 59/2010

 

Descrizione

L'attività di mediazione si intende svolta da colui o da coloro che mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art.1754 c.c.)
 
Attività soggetta all'applicazione della SCIA ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90.
La SCIA deve essere presentata alla Camera di Commercio della provincia competente per territorio.
E' abilitante allo svolgimento dell'attività sul territorio nazionale. 
L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA, allegata alla Comunicazione Unica.
 
Qualora l’attività di mediazione venga esercitata da una società, i requisiti morali e professionali per l’iscrizione nel “Ruolo” devono essere posseduti oltre che dal legale o legali rappresentante/i, anche dal preposto a tale ramo di attività, ove quest’ultimo venga nominato.
 
Sono previste quattro qualifiche:
  • Agenti immobiliari (agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende)
  • Agenti merceologici (agenti che svolgono attività per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame)
  • Agenti con mandato a titolo oneroso (agenti muniti di mandato a titolo oneroso)
  • Agenti in servizi vari (agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti).
 
 
Requisiti personali, morali e professionali
 
Requisiti personali
  • Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadinanza straniera extracomunitaria e residenza in Italia.
  • Età non inferiore agli anni 18.
  • Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Requisiti morali 
  • Godimento diritti civili.
  • Non essere sottoposti a misure di prevenzione , divenute definitive, a norma delle leggi in vigore; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell’art.116 del R.D.1736/33 e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Requisiti professionali
Aver conseguito l’attestato, dopo aver frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame presso la Camera di Commercio di residenza, diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale in relazione al ramo di mediazione prescelto.
 

Cause di incompatibilità
L'attività di Agente di affari in mediazione non risulta compatibile :
 
  1. con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, pubblici e privati, ad esclusione delle imprese di mediazione. Fanno eccezione i dipendenti pubblici in regime di part time non superiore al 50% per i quali la legge 662/96, ha consentito, in deroga a qualsiasi altra norma , di iscriversi in albi, elenchi o ruoli professionali e di svolgere la corrispondente attività.
  2. con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

Obbligatorietà del mediatore nel prestare idonea garanzia assicurativa
Il mediatore, per poter esercitare l'attività, deve prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela della clientela.
 
La polizza assicurativa, oltre a coprire la responsabilità civile per danni causati al cliente per negligenza o errori professionali, dovrà comprendere anche la garanzia per infedeltà del dipendente ed i rischi di tutti coloro che all’interno dell’impresa svolgono, a qualsiasi titolo, attività di mediazione.
 
Si riporta, di seguito, l’ammontare minimo di copertura delle polizze:
 
€ 260.000,00 per le ditte individuali;
€ 520.000,00 per le società di persone
€ 1.550.000,00 per le società di capitali.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere allegata al momento della presentazione della SCIA al Registro delle imprese, unitamente alla Comunicazione Unica.
 
Utilizzo di moduli e formulari
L’Agente che per l’esercizio della propria attività utilizzi moduli o formulari nei quali risultano indicate le condizioni del contratto deve preventivamente depositarne copia presso la Camera di Commercio competente.
 
 
Le prove di esami
(D.M. 21/2/1990, n° 300)
 
Tutti gli aspiranti agenti, in possesso del diploma di Scuola secondaria di secondo grado, che abbiano frequentato apposito corso preparatorio con esito positivo presso strutture autorizzate e riconosciute dalla Regione, dovranno sostenere l’esame presso la Camera di Commercio, per l’accertamento dell’attitudine e della capacità professionale dell’aspirante mediatore, in relazione al ramo prescelto.
 
L’esame per l’accesso al “Ruolo” nella 1^ Sezione Immobiliare e per quelli con mandato a titolo oneroso, consta di due prove scritte ed una orale. Verranno ammessi a sostenere la prova orale coloro che abbiano conseguito nelle due prove scritte la media di sette decimi e non meno di sei decimi in una sola prova.
 
La prima prova scritta prevede la risoluzione di quesiti riguardanti: nozioni di legislazione sulla disciplina del mediatore; di diritto civile con specifico riferimento ai diritti reali, alle obbligazioni ed ai contratti), di diritto tributario (con specifico riferimento alle imposte e tasse relative ad immobili ed agli adempimenti fiscali connessi).
 
La seconda prova scritta prevede la risoluzione di argomenti riguardanti: nozioni di estimo, la trascrizione, i registri immobiliari, il catasto, autorizzazioni e licenze in materia edilizia, la comunione ed il condominio di immobili, il credito fondiario ed edilizio, i finanziamenti e le agevolazioni finanziarie relative agli immobili.
 
La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, anche sulla conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.
 
L’esame risulta superato da coloro che abbiano conseguito non meno di sei decimi nella prova orale.
 
L’esame per l’accesso al “Ruolo” nella 2^ Sezione - Agenti Merceologici (Merci, Derrate, e Bestiame) consta di una prova scritta ed una orale.
 
La prova scritta prevede la risoluzione di quesiti riguardanti: nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato nonché di diritto tributario relative alle transazioni commerciali.
 
L’ammissione alla prova orale si consegue ottenendo un punteggio nella prova scritta non inferiore a sette decimi.
 
La prova orale verte oltre che sugli argomenti della prova scritta, anche su: nozioni di merceologia e nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione e l’utilizzazione delle merci per le quali si chiede di sostenere l’esame; la conoscenza dell’andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci per le quali si chiede l’iscrizione, nonché degli usi e delle consuetudini locali inerenti il commercio delle medesime, e si intende superato conseguendo una votazione non inferiore a sei decimi.

 

Per ulteriori riferimenti, consultare la modulistica.

Per i moduli relativi vai alla pagina Modulistica Albi e ruoli

 

Procedura prevista dal D.Lgs. 59/2010

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59 del 25 marzo 2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, dal prossimo 8 maggio 2010, in attesa dell'emanazione dell'apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art 80 del citato decreto, coloro che intendano svolgere l'attività di agente affari in mediazione, dovranno presentare, in forma cartacea o telematica, all'Ufficio "Ruoli e Commissioni camerali" una dichiarazione di inizio attività (DIA), corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti professionali e morali richieste dalla specifica disciplina normativa. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA, ai sensi dell'art 19 comma 2, primo periodo, della Legge 241/90, potrà essere presentata, attraverso lo strumento della Comunicazione Unica, la Comunicazione di inizio attività (CIA) allegata alla domanda di iscrizione di impresa individuale al Registro delle imprese (modello I1) ovvero alla denuncia di inizio attività della società (modello S5 e/o UL).

 

Applicazione Segnalazione certificata di inizio attività

A seguito delle nuove disposizioni in materia di SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività, per effetto della modifica all’art. 19 della Legge 241/90 disposta dalla legge n. 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le prime indicazioni operative con propria circolare n. 3637/c del 11.08.2010.
In tale previsione, è ricompresa l'attività degli Agente affari in mediazione.

La SCIA sostituisce la DIA/CIA e, pertanto, l'attività potrà essere avviata sin dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da inserire nella Comunicazione Unica come allegato ai modelli del Registro delle Imprese o del Repertorio Economico Amministrativo.

A tal fine, è stata aggiornata anche la relativa modulistica:

A breve, saranno pubblicati gli ulteriori aggiornamenti.

> SCIA Agenti di affari in mediazione - vers imprese 1.0.

 

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