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Imprese di pulizia

In base alla Legge n. 82/94 e al relativo regolamento di attuazione emenato con D.M. 274/97, rientrano nella regolamentazione le imprese che esercitano attività di :

  • pulizia
  • disinfezione
  • disinfestazione
  • derattizzazione
  • sanificazione

 

Definizioni

 

Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:


a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;


b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;


c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;


d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;


e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

 


Procedura di abilitazione

 

Per avviare l'attività, l'impresa deve presentare apposita S.C.I.A. da inserire nella Comunicazione Unica come allegato ai modelli del Registro delle Imprese o del Repertorio Economico Amministrativo.

 

 


Requisiti

 

Per avviare tali attività sono richiesti i seguenti requisiti:

 

  • Requisiti di onorabilità
  • Requisiti tecnico-professionali (solo per le attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)
  • Requisiti economico-finanziari


Requisiti di onorabilità

 

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:


a) nel caso di impresa di pulizia individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore, anche da questi ultimi;


b) nel caso di impresa di pulizia che abbia forma di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

 

Le imprese di pulizia possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti sopra:


a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;


b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;


c) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 , 10 febbraio 1962, n. 57 , 31 maggio 1965, n. 575 , e 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;


d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale;


e) non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali

 

I requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività sopra indicate si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:


a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;


b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;


c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

 

I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali.

 

Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

 

L´esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione è subordinato alla nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali:
 

  • assolvimento obbligo scolastico e esperienza professionale qualificata, nello specifico campo, di almeno tre anni in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare d´impresa
  • attestato di qualifica tecnica di formazione professionale
  • diploma di istruzione secondaria
  • diploma universitario

 


Fascia di classificazione

 

Le fasce di classificazione sono state individuate dall’art. 3, comma del D.M. n. 274/97:

 

1) da Euro 30.987,41 fino Euro 51.645,69
2) fino a 206.582,76 Euro
3) fino a 361.519,83 Euro
4) fino a 516.456,90 Euro
5) fino a 1.032.913,80 Euro
6) fino a 2.065.827,60 Euro
7) fino a 4.131.655,19 Euro
8) fino a 6.197.482,79 Euro
9) fino a 8.263.310,39 Euro
10) oltre 8.263.310,39 Euro

 

L'impresa viene classificata in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a due anni.

 

La classe di attribuzione è quella immediatamente superiore al predetto importo medio.

 

Ai fini dell'inserimento nella relativa fascia di classificazione, l'impresa deve rispondere, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 25 gennaio 1994, n. 82 , anche ai seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari:


a) avere fornito nel periodo di riferimento almeno un servizio di importo non inferiore al 40 per cento, ovvero almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50 per cento, ovvero almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60 per cento, dell'importo corrispondente alla fascia inferiore a quella per la quale chiede l'iscrizione; per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della stessa fascia;


b) avere sopportato, per ciascuno degli anni di riferimento, salvo quanto disposto al comma 5, un costo complessivo, per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40 per cento dei costi totali, ovvero al 60 per cento di detti costi se svolge esclusivamente attività di pulizia e di disinfezione.

 

L'impresa deve presentare apposita domanda e fornire, per gli ultimi tre anni o per l'eventuale minor periodo di attività, copia dei libri paga e dei libri matricola, nonché, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 1, l'elenco dei servizi eseguiti, allegando per ciascuno un'apposita attestazione del committente, pubblico o privato.

 

L'impresa deve inoltre fornire un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

 

L'impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla lettera b) sopra indicata ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge deve produrre un attestato rilasciato dai competenti istituti comprovante il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci nel caso di società cooperativa.

 

 

 

Il periodo di riferimento deve essere commisurato all’esercizio sociale, per le imprese tenute al deposito del bilancio, ed all’anno fiscale per le altre tipologie di imprese, e che il volume d’affari maturato nel settore dovrà conseguentemente desumersi dai bilanci dell’impresa, nel caso di impresa societaria tenuta al relativo deposito, e dalle dichiarazioni fiscali per le altre tipologie di imprese. Pertanto la domanda di inserimento nella fascia di classificazione potrà essere presentata:


- per le imprese tenute al deposito di bilancio (società di capitali e cooperative) successivamente al deposito del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale compreso nel “periodo di riferimento”;


- per le altre tipologie di imprese sottratte all’obbligo di deposito del bilancio (impresa individuale, società di persone, ecc) successivamente alla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali. Il titolare o il legale rappresentante dovrà autocertificare la quota del volume d’affari pertinente all’attività in questione e allegare le ricevute di presentazione unitamente alle copie delle dichiarazioni annuali dei redditi ed IVA per i periodi previsti.

(Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 4-10-2010)

 

 

 

 

Comunicazioni delle variazioni

L'impresa di pulizia deve comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi e con le modalità previste per la presentazione delle denunzie al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), le variazioni dei requisiti.



Le variazioni dei requisiti che comportino una variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, devono essere comunicate entro un anno dal loro verificarsi; ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.