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Commercio all'ingrosso

Definizione

 
Per commercio all’ingrosso, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
 
Requisiti

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011- Codice delle leggi antimafia (art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell'attività (lettere b, c, d, e ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione (art. 71, comma 3 del D.Lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione (art. 71, comma 4 del D.Lgs. n. 59/2010).
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
  
Riferimenti normativi

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“Nuova disciplina del commercio” – Legge Regione Puglia 1° agosto 2003 n. 11 (Bollettino Regionale n. 87 del 01.08.2003);
- art. 19 Legge 241/90 e s.m.i;
- art. 71 D. Lgs. 59/2010 come modificato dal D. Lgs. 147/2012;
- D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)