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Titolo quietanzato

Per titolo quietanzato si intende, in alternativa:

a) il titolo (cambiale o vaglia cambiario) in originale più la dichiarazione di pagamento in originale rilasciata dal creditore con la data in cui è stato effettuato (corredata da fotocopia del documento di identità del creditore);
b) il titolo (cambiale o vaglia cambiario) in originale recante sul retro il timbro “pagato” apposto dall’istituto di credito o dall’ufficiale levatore, con la data di pagamento e la sottoscrizione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1975, n. 290, il debitore che non sia in grado di reperire il portatore del titolo può produrre, in luogo del titolo quietanzato, il cosiddetto “deposito vincolato”, ossia un certificato di un’azienda di credito attestante il deposito dell’importo del titolo vincolato al portatore. L’azienda di credito può svincolare il deposito unicamente al portatore che produca il titolo.
Si precisa che il certificato dell’azienda di credito deve riportare gli estremi di identificazione sia della filiale sia del funzionario che ha provveduto al rilascio dello stesso.