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Quietanza liberatoria

Il possesso del titolo e dell’atto di protesto, esibiti entro 12 mesi dalla data del protesto stesso, costituisce quietanza liberatoria della somma dovuta, oltre agli interessi e quant’altro.
In tutti gli altri casi, l’istanza di cancellazione dovrà essere corredata dal titolo protestato e dalla quietanza redatta sul modello Dichiarazione sostitutiva di pagamento rilasciata dall’ultimo prenditore o giratario, accompagnata dalla fotocopia del suo documento d’identità.