L’art. 29, comma 6, Decreto Legge n. 78 del 2010 ha disposto un nuovo adempimento, a decorrere dal 1 giugno 2010, a carico dei curatori fallimentari. Il curatore nominato con sentenza di fallimento o con decreto del tribunale (art. 27 L.F.), dopo aver accettato la carica ai sensi dell’art. 29 L.F., deve comunicare, entro i successivi quindi giorni, tramite la “Comunicazione Unica”, “i dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale”.
Il curatore, pertanto, entro 15 gg. dall’accettazione dell’incarico è tenuto a comunicare al Registro Imprese, tramite una pratica “Comunica” le informazioni necessarie a consentire l’avvio della procedura di insinuazione al passivo in tempi utili a garantire la tutela del credito erariale.
Al fine di consentire una corretta applicazione della norma si segnala che il curatore dovrà trasmettere una pratica telematica, allegata alla Comunicazione Unica, firmata digitalmente dal curatore secondo le modalità previste dall’art. 31 comma 2 della Legge 340/2000. La modulistica R.I. da utilizzare dovrà essere la seguente:
Per le società:
· modello S2, riquadro 20 con l'indicazione degli elementi previsti dall'art. 92 della legge fallimentare (data fissata per l'esame del passivo, la data entro cui devono essere presentate le domande per l'insinuazione al passivo e ogni altra informazione utile per agevolare la presentazione di tali domande). Nelle generalità occorrerà inserire il codice atto A15 (procedure concorsuali).
Per le imprese individuali:
· modello I2, riquadro 31 con l'indicazione degli elementi previsti dall'art. 92 della legge fallimentare (data fissata per l'esame del passivo, la data entro cui devono essere presentate le domande per l'insinuazione al passivo e ogni altra informazione utile per agevolare la presentazione di tali domande). Anche in tale ipotesi nelle generalità occorrerà inserire il codice atto A15 (procedure concorsuali).
Si segnala che, trattandosi di una pratica di Comunicazione Unica, il curatore dovrà effettuare, contestualmente, gli adempimenti destinati alle altre P.A. coinvolte nella Comunicazione Unica (ad esempio dovrà allegare alla pratica la modulistica IVA rivolta all'Agenzia delle Entrate).
Per il prescritto adempimento è previsto un diritto di segreteria pari ad € 10,00, in esenzione dall’imposta di bollo.
Si sottolinea che la suddetta norma ha, inoltre, stabilito che, nel caso di violazione dell’obbligo di tale comunicazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previste (art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) sono raddoppiate.
Si coglie l’occasione per ricordare l’ulteriore adempimento a carico dei curatori fallimentari previsto dall'art. 33, comma 5, L.F. secondo cui “Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei sui componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindi giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale”.