.:: Camera di Commercio di Lecce ::.

Sulla base delle vigenti disposizioni contenute nella legge 70/1994 tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia e notificazione – previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica – sono soddisfatti mediante la presentazione di un Modello Unico Dichiarazione Ambientale MUDA alla Camera di Commercio competente.
 
La Camera di Commercio competente è quella della provincia in cui è ubicata l’unità locale a cui la dichiarazione è riferita.
 
Occorre presentare una dichiarazione per ogni unità locale che risulti obbligata, a norma delle vigenti disposizioni, ad assolvere agli obblighi statuiti dal Decreto Legislativo 22/1997 per le classi di rifiuto definite nel nuovo “Catasto Europeo Rifiuti” di cui alla decisione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
 
La dichiarazione MUDA attiene all’assolvimento degli obblighi facenti capo ai soggetti contemplati negli artt. 11, 19 c. 4/bis e 37 c. 2 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modificazioni.

Si segnala che sul supplemento ordinario n. 23 della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012".

Il modello di cui al decreto dovrà essere utilizzato  per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all'anno 2011, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:

  • Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane;
  • Produttori di AEE e Sistemi Collettivi di Finanziamento;
  • CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c),
  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, dovranno invece presentare la dichiarazione SISTRI, ai sensi del D.M. 52/2011, con le modalità già utilizzate nel 2011.
La scadenza per tutte le comunicazioni è il 30 aprile 2012.

Rispetto agli obblighi previsti nel 2011 è possibile così riassumere affinità e differenze:

  • le modalità di compilazione e trasmissione della dichiarazione SISTRI da parte di produttori e gestori di rifiuti e della dichiarazione MUD da parte dei  gestori di veicoli fuori uso,  rimangono immutate con la sola prevista introduzione del nuovo codice ISTAT ATECO 2007;
  • per quanto riguarda i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed i sistemi collettivi di finanziamento, le modalità le modalità di compilazione e trasmissione rimangono immutate;
  • per quanto riguarda il CONAI vengono modificate le schede per la compilazione, con la previsione di una sezione specifica;
  • per quanto riguarda i Comuni, o loro Consorzi e/o Comunità Montane, vengono modificate le schede e previsto l'obbligo di compilazione delle stesse via telematica. La successiva spedizione della dichiarazione potrà avvenire o via telematica con firma digitale oppure stampando le schede generate dalla procedura e trasmettendole alla Camera di commercio su supporto cartaceo.


L’importo del diritto di segreteria – fissato in € 15,00 per le dichiarazioni presentate su supporto cartaceo – va versato sul c/c postale 222737 intestato alla Camera di Commercio di Lecce con causale “Diritto di segreteria dichiarazione MUD anno NNNN e codice fiscale del dichiarante” e l’attestazione del medesimo deve essere allegata alla dichiarazione.

Per eventuali ed ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.ecocerved.it