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FAQ diritto annuale

30 November 2017

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Le FAQ di seguito riportate sono state redatte sulla base delle richieste effettuate dagli utenti allo Sportello telefonico.

 

Qual è il termine entro il quale versare il diritto annuale?
Il termine di versamento del diritto annuale coincide con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi; è possibile anche versare nei 30 giorni successivi a tale termine, maggiorando il diritto dovuto dello 0,40%.
Per le imprese e i soggetti REA, che si iscrivono o aprono unità locali in corso d'anno, il versamento deve essere effettuato contestualmente all'istanza/denuncia presentata al Registro delle Imprese oppure entro 30 giorni dalla sua iscrizione utilizzando il mod. F24.


Quando è possibile effettuare il ravvedimento del diritto annuale dovuto e come calcolare l'importo dovuto?
Il contribuente, in caso di omesso pagamento, ha la possibilità di sanare la sua posizione con il “ravvedimento operoso” pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria per i versamenti effettuati entro un anno dalla scadenza ordinaria del tributo, sempre che la violazione non sia ancora stata accertata dall’Ufficio competente.
Ci sono due tipologie di ravvedimento:
ravvedimento breve:

entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria versando il diritto non versato (o versato in misura insufficiente - codice tributo 3850), la sanzione (codice tributo 3852) del 3,75% (1/8 della sanzione minima) calcolata sul diritto non versato o versato in misura insufficiente, gli interessi moratori (codice tributo 3851) calcolati al tasso legale annuo;

ravvedimento lungo:

entro un anno dalla scadenza del termine versando  il diritto non versato (o versato in misura insufficiente - codice tributo 3850), la sanzione (codice tributo 3852) del 6% (1/5 della sanzione minima) calcolata sul diritto non versato o versato in misura insufficiente, gli interessi moratori (codice tributo 3851) calcolati al tasso legale annuo.


Fino a quando si è tenuti al versamento del diritto annuale?
Le imprese e i soggetti iscritti al REA sono tenuti al versamento del diritto annuale fino all'anno di cancellazione dal Registro delle Imprese. Fanno eccezione:

·     le imprese individuali ed i soggetti iscritti al REA che cessano l'attività in un anno e presentano domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;

·     le società in liquidazione che approvano il bilancio finale di liquidazione/piano di riparto e presentano domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;

·     le società che deliberano lo scioglimento, nel caso in cui non sia necessaria la fase della liquidazione, e presentano domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;

·     casi particolari (es. morte del titolare di impresa individuale, esistenza di procedure concorsuali).