Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modifiche). Se l'impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede.
I termini possono essere posticipati di 30 giorni, applicando un tasso di interesse del 0,40% (il corrispettivo si applica anche nei casi di compensazione).
Diritto annuale 2022
- Calcolo diritto annuale 2022
Diritto annuale 2021
. Calcolo diritto annuale 2021
. Sezione ordinaria
. Sezione speciale
Con D.P.C.M. 28/06/2021, pubblicato in G.U. n. 154 del 30/06/2021 è stato prorogato dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (I.S.A.), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Pertanto anche il versamento del diritto annuale, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA, ha come nuova scadenza il 20 luglio 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 20 agosto 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.
Per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate la scadenza del 30 giugno viene confermata con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Diritto annuale 2020
Diritto annuale 2019
Diritto annuale 2018
Diritto annuale 2017
Diritto annuale 2016
Diritto annuale 2015
Ultima modifica 23.06.2022