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La proprietà industriale

La proprietà industriale è una delle due grandi categorie – l’altra è la proprietà letteraria e artistica (diritto d’autore) – che costituiscono la proprietà intellettuale.

Con l’espressione proprietà intellettuale ci si riferisce all’insieme dei diritti, i cosiddetti Intellectual Property Rights (IPR) di carattere:
•    personale, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell’opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personalissimo e inalienabile
•    patrimoniale, connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile.
Le opere dell’ingegno umano, per la loro stessa natura e per le norme che le disciplinano, sono classificabili in tre macro categorie:
•    opere dell’ingegno creativo, che fanno riferimento al mondo dell’arte e della cultura (opere letterarie, spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, fotografie, quadri, progetti di architettura, schemi organizzativi, ecc.)
•    segni distintivi, quali marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d’origine
•    innovazioni tecniche e di design, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali.
Solo in riferimento a queste due ultime categorie si può propriamente parlare di diritti di proprietà industriale. Infatti, l’art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) afferma: “Ai fini del presente Codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.
L’art. 2 del Codice precisa poi che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice stesso. In particolare sono oggetto di:
•    brevettazione
le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali
•    registrazione
i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a seminconduttori.


I segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono invece protetti quando ricorrono i presupposti di legge. È interessante rilevare come il testo unico sulla proprietà industriale distingua tra “diritti titolati” (originati dalla brevettazione o registrazione) e “diritti non titolati”, che sorgono in presenza di determinati presupposti. Segreti aziendali, marchio non registrato, denominazioni d’origine sono stati sempre disciplinati dalle norme sulla concorrenza sleale e il loro inserimento nel CPI ne ha rafforzato la tutela.
I diritti esclusivi che conferiscono la brevettazione e la registrazione sono rilasciati dall’UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, su domanda dell’interessato e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il documento, che a seconda dei casi prende il nome di “brevetto” o “registrazione”, è un atto amministrativo avente una duplice natura:
dichiarativa, perché presuppone la sussistenza di certi requisiti
costitutiva, in quanto conferisce nuovi diritti al titolare.
A decorrere dal 18 maggio 2015 la trasmissione telematica delle domande dovrà avvenire esclusivamente dal Portale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:  https://servizionline.uibm.gov.it
Tale servizio riguarda il deposito diretto da parte dell'utente o del Mandatario designato delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi di marchi.
I pagamenti delle tasse e dei diritti di deposito dovranno  avvenire con il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" e, per gli Enti Pubblici, con  Modello F24 "Enti pubblici".
Le domande cartacee di brevetti e marchi, depositate presso gli Uffici brevetti delle Camere di Commercio, dovranno obbligatoriamente essere redatte sui nuovi moduli cartacei disponibili sul sito dell'Uibmhttp://www.uibm.gov.it/index.php/la-modulistica. Per i depositi cartacei delle domande e delle istanze restano invariati i diritti di segreteria da versare alle Camere di Commercio, in aggiunta  ai  pagamenti delle tasse e dei diritti di deposito tramite F24.
La modulistica per il deposito di marchi internazionali:
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/news-dir-gen/2007803-modulistica-per-il-deposito-cartaceo.
 
Per maggiori chiarimenti potrete contattare il competente Ufficio Marchi e Brevetti - Viale Gallipoli, 39 - 73100 Lecce (Le)     

e-mail: marchi-manifestazioniapremio-lecce@le.camcom.it    tel. 0832/684264 – 684213 - 684281 - 0832/684242  fax 0832/684260