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Controlli sugli strumenti di misura

La materia è disciplinata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93, pubblicato nella G.U. n. 141 del 20.06.2017 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”. Ulteriori informazioni consultabili al seguente link https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/metrologia

Gli strumenti di misura legali utilizzati per lo più nelle transazioni commerciali sono sottoposti  alle seguenti tipologie di controlli metrologici:
a) verificazione periodica;
b) controlli casuali e controlli a richiesta;

La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi accreditati il cui elenco è  pubblicato sul sito dell’Unioncamere al link https://www.metrologialegale.unioncamere.it/

Il titolare dello strumento è la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità  dell'attività di misura. In particolare il titolare di uno strumento di misura soggetto all'obbligo della verificazione periodica comunica entro 30 giorni alla Camera di commercio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine utilizzo. Ha l’obbligo di richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico. Per ulteriori obblighi consultare l’art. 8 del Decreto.

Gli strumenti di misura sono sottoposti alla verificazione periodica con le periodicità previste nell’allegato IV del Decreto.

Il titolare dello strumento deve richiedere la verificazione periodica ad un organismo accreditato il cui elenco è disponibile sul sito di Unioncamere almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della verifica precedente ed entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

L’organismo esegue la verificazione entro quarantacinque giorni  dalla data di ricezione della richiesta.

L’organismo che ha effettuato la verificazione periodica consegna al titolare dello strumento il libretto metrologico (qualora non vi abbia già provveduto il fabbricante) senza onere a carico del titolare dello stesso contenente le indicazioni di cui all’allegato V del Decreto.

Le Camere di Commercio formano l’elenco dei titolari degli strumenti di misura consultabile dal pubblico anche per via informatica e telematica.

I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di Commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio. Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.

La vigilanza del mercato sugli strumenti di misura ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità con i requisiti previsti dalla pertinente normativa.
La funzione di vigilanza del mercato sugli strumenti sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici.

La Camera di commercio esercita, inoltre, funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del Decreto 93/2017 con particolare attenzione a:
•    strumenti verificati da soggetti privi di accreditamento o con accreditamento scaduto;
•    strumenti non sottoposti a verificazione nei termini o non idonei per l’uso;
•    impiego di strumenti non legali laddove è prescritto l’uso di uno strumento legale;
•    violazione degli obblighi dei titolari degli strumenti;
•    tutti i casi in cui ci siano i presupposti per l’accertamento di una violazione degli obblighi legali.