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Attestato di libera vendita

12 June 2019

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Attestati di libera vendita

 
Su richiesta dell’esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, le Camere di commercio possono procedere al rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell’Unione europea, mediante acquisizione agli atti di documenti commerciali di vendita, con riferimento all’ultimo trimestre, relativi ai prodotti oggetto dell’esportazione. 
L’attestazione camerale non rappresenta un’autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d’atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell’UE. L’attestazione è, altresì, subordinata alla dichiarazione dell’impresa che i prodotti sono conformi alla legislazione nazionale e dell’UE e sono commercializzati nel rispetto delle normative vigenti.
Tali attestazioni non sono un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazione di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l’esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.
Di conseguenza, come previsto nella nota circolare MISE/Unioncamere 18 marzo 2019, n. 62321 (Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l'estero) se l’azione camerale fosse, in ogni caso, richiesta a fini amministrativi preliminari all’importazione nel Paese terzo di destinazione, per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, la Camera di commercio procederà solo con l’apposizione di un visto dei poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata. In tale circostanza la Camera potrà prevedere nell’istruttoria - anche a campione – la presentazione di copia delle necessarie autorizzazioni/certificazioni emesse dall’Autorità competente.
L'attestato di libera vendita non sostituisce certificazioni eventualmente previste da specifiche normative di settore.
La Camera di Commercio rilascia l’attestato su istanza redatta dall’impresa sull’apposito modello, che  può essere presentata o direttamente allo sportello dell'ufficio Commercio Estero o a mezzo PEC ( con firma digitale) al seguente indirizzo: cciaa@le.legalmail.camcom.it.
L'attestato è valido per un singolo stato, se la richiesta riguarda più Stati, verranno emessi più attestati con relativo pagamento dei diritti di segreteria. 
Diritti di segreteria : € 3
Tempi di rilascio
L’attestato di libera vendita viene rilasciato entro tre giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione all’ufficio di tutta la documentazione 
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