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Certificati d'origine

 

Certificati d’origine
 
Il certificato di origine è un documento, rilasciato su modello comunitario, che attesta l'origine delle merci esportate in via definitiva, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento CEE n. 2454/93 del 2.7.1993.
Può essere richiesto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione l’impresa   ha la propria sede ( legale, operativa o unità locale) o la persona fisica ha il domicilio.
 
Le disposizioni per il rilascio dei certificati comunitari di origine sono impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico che, con Nota del 26 agosto 2009, Prot. 75361, ha predisposto - d’intesa con Unioncamere - una nuova Guida per il rilascio dei certificati d’origine da parte delle Camere di Commercio.
Per le modalità di compilazione e per consultare la normativa di riferimento , è possibile scaricare qui la Guida ed i relativi  allegati.
 
Si ricorda che le esigenze dei crediti documentari non possono interferire sul rispetto di tali disposizioni e sulle informazioni ammesse nel certificato. In nessun caso , pertanto, potrà essere addebitata alla Camera di Commercio emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato di origine regolarmente emesso e condizioni fissate dai crediti documentari. 
 
Per consentire alla Camera di Commercio di svolgere l'attività di accertamento propedeutica al rilascio del certificato di origine, occorre - nel caso di merce prodotta interamente in Italia o altro Stato membro della Comunità Europea - che la domanda rechi sul retro il luogo di produzione della merce e il nome del produttore (o la ragione sociale/denominazione dell'impresa). Occorre, altresì, allegare, nel caso di merce non di propria produzione, copia della relativa fattura di acquisto, contenente l’indicazione esplicita dell’origine; nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente dovrà farsi rilasciare dal fornitore una dichiarazione di origine da parte del fornitore su carta intestata timbrata e firmata in originale dal legale rappresentante.
Per merce che abbia subito in Italia - o altro Paese della Comunità Europea - l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, dovrà essere indicata la ragione sociale e l’indirizzo di tale impresa.
Anche in questo caso valgono le precisazioni sopra indicate.
 
Per merce di origine non comunitaria, occorrerà allegare uno dei seguenti documenti:
 
  • i certificati di origine in originale emessi da Organismi del Paese terzo abilitati al rilascio. Tale documento sarà conservato agli atti della Camera di Commercio;
  • originale (in visione) di altri documenti che giustifichino l’origine della merce: polizze di carico, bolle d’importazione, certificati sanitari, lettere di vettura, sempre se indicanti il Paese di origine.
 
Si rammenta che, per merce di origine non comunitaria, non è prevista la possibilità di avvalersi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
 
Le quantità riportate sui documenti sopra elencati devono necessariamente trovare riscontro in quelle inserite sul certificato di origine e sulla fattura di vendita. In caso contrario, occorrerà allegare una dichiarazione aggiuntiva, (facsimile nel settore modulistica) nella quale il
 
titolare/legale rappresentante dell’impresa dichiari che la merce di cui ai documenti allegati comprovanti l’origine è la medesima di cui alla fattura di esportazione (citarne gli estremi).
 
In tutti i casi, ai fini del rilascio del certificato di origine, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 , che costituisce il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, assumendo la piena responsabilità delle dichiarazioni rese ai fini del rilascio del certificato. Su tali dichiarazioni – accompagnate dalla fotocopia del documento di identità - la Camera di Commercio, così come previsto dal citato testo unico, potrà disporre tutti i controlli necessari per accertarne la veridicità.
 
Unitamente alla richiesta del certificato di origine dovrà essere prodotta, a seconda dei casi, una o più copie della fattura di esportazione timbrata/e e firmata/e in originale dal titolare/legale rappresentante, contenente l'esatta indicazione della destinazione finale della merce.
 
La documentazione presentata dovrà essere conforme alle regole commerciali.
 
Per la richiesta di certificati di origine è ora possibile utilizzare la nuova procedura (WEBCO), che consente di compilare in forma telematica il modulo di domanda, allegando la documentazione utile.
E’ necessario, in questo caso, registrarsi su questo sito, richiedendo la password.
 
Per i costi, tempi e modalità di rilascio dei certificati di origine e degli altri documenti per l’estero, è possibile consultare l'apposita pagina.
 
 
 
 
 
 
 
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